Riforma lavoro sportivo: quali “regole” per lo sportivo professionista?

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in data 2 novembre, hanno acquisito effettività e “forza di legge” le modifiche disposte dal D.Lgs. n. 163 del 2022, c.d “correttivo” al dlgs 362021, atte a disciplinare la riforma del lavoro sportivo. In forza della predetta riforma, pertanto, Il rapporto di lavoro sportivo sarà di natura subordinata, autonoma, occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico in cui si svolge. Dal 1° gennaio 2023, dunque, (ma è verosimile che vi sia una proroga con sillittamento dell’entrata in vigore al 1 luglio per allineare la disposizione normativa all’annata sportiva) chi presta attività a titolo oneroso nel settore sportivo è a tutti gli effetti un lavoratore dello sport.

Tra le principali novità introdotte dal provvedimento in esame, composto da 31 articoli, spicca la modifica di cui all’ articolo 25 del D.Lgs. n. 36/2021, che amplia la nozione di lavoratore sportivo la quale, ad oggi, comprende oltre all’atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo e preparatore atletico, anche “ogni tesserato, ai sensi dell’ articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale”. La norma ha previsto tre differenti soglie a cui si applicano diverse imposizioni fiscali e previdenziali: – da 0 a 5mila euro annui: nessuna ritenuta previdenziale (INPS), nessuna ritenuta fiscale (IRPEF), comunicazione obbligatoria inizio lavoro, obblighi assicurativi; – da 5mila a 15mila euro annui: Gestione separata INPS: 25% oppure 24% se con altra previdenza obbligatoria, Assicurativi: 2,02% + 0,5% (comprende Dis-Coll, infortuni, maternità, malattia…). Il calcolo si effettua solo sulla eccedenza. – Oltre i 15 mila euro annui: si aggiungono le ritenute IRPEF e obbligo cedolino paga. Diventa a tutti gli effetti un reddito. Il calcolo si effettua solo sulla eccedenza.

Passando invece al regolamento del lavoro sportivo prestato nell’area di quella che con la disposizione vigente è considerata prestazione non professionistica (c.d. “dilettantismo oneroso”), il decreto stabilisce che il lavoro sportivo dilettantistico si presumerà oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano, congiuntamente, i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente: 1. la durata delle prestazioni, pur avendo carattere continuativo, non superi le 18 ore settimanali (ad esclusione del tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive); 2. le prestazioni oggetto del contratto risultino coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva. Appare pertanto evidente che la riforma di cui al DLGS 163, necessiti di un collegamento con la normativa federale in atto, anche alla luce del “restyling” tutt’ora in corso che sta interessando i campionati nazionali. Starà pertanto, necessariamente, ed anche in ragione dell’espresso richiamo normativo, di pertinenza al legislatore Federale armonizzare le due riforme, quella ad ampio raggio sul professionismo sportivo, rispetto alla rimodulazione dei campionati di A2, B e interregionale. Alla luce anche della sostenibilità finanziaria delle predette riforme e ferma la qualificazione normativa di lavoratore sportivo “tout court” appare ipotizzabile che il trait d’union delle due riforme possa vedere nella figura del contratto di collaborazione coordinata e continuativa la tipologia scelta per i campionati nazionali, laddove per la A1 è ipotizzabile il mantenimento della struttura attuale, attraverso l’inquadramento nel “lavoro subordinato” delle prestazioni degli sportivi in tale campionato.

Unione Sindacato Allenatori Pallacanestro

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