Il Fondo di Fine Rapporto per gli Allenatori Professionisti di Pallacanestro, di seguito Fondo, è un Ente previsto dall’art. 4 della Legge 23 marzo 1981 n. 91.
L’appartenenza al Fondo è automaticamente riservata agli allenatori di pallacanestro che hanno la qualifica di appartenenti al settore professionistico, purchè iscritti all’U.S.A.P. – Unione Sindacale Allenatori Pallacanestro.
Gli allenatori che non hanno la qualifica di appartenente al settore professionistico hanno comunque la facoltà di iscriversi al Fondo.
Il Fondo non ha finalità di lucro ed è costituito allo scopo di gestire le disponibilità finanziarie e di corrispondere agli iscritti l’indennità di fine carriera di cui all’art. 2123 c.c.
I contributi dovuti al Fondo, calcolati sul compenso annuo e sui premi eventuali, al lordo delle ritenute
previdenziali e fiscali entro il limite massimo annuale stabilito dall’accordo economico collettivo di lavoro, attualmente di € 5.675,10, sono nella misura del 7,50%, di cui 1,25% a carico dell’allenatore e il 6,25% a carico della società. I contributi vengono corrisposti dalle società con modalità e termini stabiliti dall’accordo collettivo di lavoro.
Gli allenatori non professionisti, qualora si iscrivano al Fondo, possono versare o la quota minima dell’1,25% o l’intera quota del 7,50% calcolata sul compenso annuo, nessun massimale è previsto. Per tale categoria non sussiste alcun obbligo di corresponsione dei contributi al Fondo.
Sono Organi del Fondo: l’Assemblea degli Iscritti, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato di Sorveglianza.
Sono riservate all’Assemblea degli iscritti tutte le modifiche dello statuto, l’approvazione del bilancio di esercizio e la destinazione dei risultati di gestione.
Le modalità di funzionamento dell’Assemblea degli iscritti sono regolate dagli artt. 10, 11 e 12 dello statuto.
Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di gestire le attività del Fondo, fra le quali, provvedere all’impiego delle disponibilità, predisporre il bilancio annuale e la relazione, formulare proposte in relazione ai risultati di gestione, prendere ogni decisione relativamente all’organizzazione e alla struttura operativa.
Le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono regolate dagli artt. 14 e 15 dello statuto.
Il Comitato di Sorveglianza del Fondo, nominato dall’Assemblea degli iscritti in data 25 ottobre 2021, costituito da professionisti iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna, è così composto:
Dott.ssa Carlotta Comellini – componente effettiva – nominata dall’U.S.A.P.;
Dott. Nicola Gualandi componente effettivo – nominato dalla LBA;
Dott.ssa Federica Nannucci – componente effettiva – nominata dalla Dott.ssa Carlotta Comellini e dal Dott. Nicola Gualandi.
Le modalità di funzionamento del Comitato di Sorveglianza sono regolate dall’art. 16 dello statuto.
Il patrimonio del Fondo è costituito da:
Le disponibilità del Fondo vengono investite nelle seguenti forme:
Il Fondo non gestisce direttamente le disponibilità finanziarie, ma si affida a investitori professionali, nella fattispecie per tramite di una Banca e di una Compagnia di Assicurazioni, che nel rispetto della privacy non vengono citati nella presente, ma figurano nei documenti di bilancio.
Dott.ssa Carlotta Comellini – componente effettiva – nominata dall’U.S.A.P.;
Dott. Nicola Gualandi componente effettivo – nominato dalla LBA;
Dott.ssa Federica Nannucci – componente effettiva – nominata dalla Dott.ssa Carlotta Comellini e dal Dott. Nicola Gualandi.
Le modalità di funzionamento del Comitato di Sorveglianza sono regolate dall’art. 16 dello statuto.
L’esercizio si chiude al 30 giugno di ogni anno.
Nei quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio il Consiglio di Amministrazione sottopone all’Assemblea degli iscritti il bilancio consuntivo, accompagnato dalla propria relazione e dalla relazione del Comitato di Sorveglianza, nonché la proposta di destinazione del risultato di gestione.
Dagli utili netti di gestione viene destinata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva ordinaria, fino a quando questa non sia superiore ad un decimo del totale delle quote gestite dal Fondo, quale risulta dallo stesso bilancio di esercizio.
Il residuo, con delibera dell’Assemblea degli iscritti, può essere attribuito in tutto od in parte agli iscritti, la quota non attribuita agli iscritti viene devoluta a favore di riserve di ricapitalizzazione e/o riserve straordinarie.
In caso di conseguimento di perdite di gestione, queste ultime per la parte eccedente il totale delle riserve, vengono ripartite fra gli iscritti sottraendole dalle quote ad essi spettanti.
Il diritto alla liquidazione delle somme spettanti agli iscritti matura al momento:
oppure
oppure
Entro dieci anni dal verificarsi delle suddette condizioni l’iscritto, o il suo avente causa, deve presentare domanda di liquidazione sottoscrivendo dichiarazione di sussistenza dei presupposti di essa, da presentare ovvero inviare a mezzo di lettera raccomandata o pec alla segreteria del Fondo.
Entro sei mesi dalla data della domanda, il Fondo provvede alla liquidazione dell’indennità spettante.
Qualora la domanda non venisse presentata nel termine sopra indicato, allo scadere di esso il diritto alla liquidazione è estinto per prescrizione a norma degli artt. 2934 e 2946 c.c. e l’importo viene devoluto alla riserva ordinaria.
Il diritto alla liquidazione dell’indennità spetta anche nei seguenti casi:
Per i casi di cui sopra deve essere presentata dall’iscritto apposita domanda contenente le motivazioni che ne giustificano la richiesta, da inviare alla segreteria del Fondo mediante lettera raccomandata o pec. La richiesta di liquidazione per detti casi, ad eccezione per cause ed eventi di forza maggiore, può essere effettuata dall’iscritto una sola volta per ognuno di essi.
Entro sei mesi dalla data della domanda, il Fondo provvede alla liquidazione totale o parziale dell’indennità spettante.
L’ammontare dell’indennità di fine carriera spettante all’iscritto è pari alla somma dei versamenti effettuati in conto all’iscritto dallo stesso e dalle società di appartenenza, variata delle quote delle risultanze di gestione che l’Assemblea degli iscritti avrà deliberato annualmente di imputare agli iscritti in sede di approvazione di ciascun bilancio annuale e delle anticipazioni richieste.
Ciascun iscritto può rivolgersi alla segreteria del Fondo per conoscere il saldo della somma accantonata a titolo di indennità ad egli spettante.
La segreteria, entro dieci giorni circa, potrà fornire l’aggiornamento della posizione alla data dell’ultima stagione sportiva nella quale è stata svolta l’attività del richiedente.
Sono riservate all’Assemblea degli iscritti tutte le modifiche dello statuto, l’approvazione del bilancio di esercizio e la destinazione dei risultati di gestione.
Le modalità di funzionamento dell’Assemblea degli iscritti sono regolate dagli artt. 10, 11 e 12 dello statuto.
Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, nominato dall’Assemblea degli iscritti in data 25 ottobre 2021 è così composto:
Dott. Stefano Nannucci – Presidente – nominato dall’U.S.A.P.;
Dott. Umberto Gandini – Vice Presidente – nominato dalla LBA;
Coach Gianluca Tucci – Consigliere – nominato dall’U.S.A.P.;
Dott. Francesco Riccò – Consigliere – nominato dalla LBA.
Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di gestire le attività del Fondo, fra le quali, provvedere all’impiego delle disponibilità, predisporre il bilancio annuale e la relazione, formulare proposte in relazione ai risultati di gestione, prendere ogni decisione relativamente all’organizzazione e alla struttura operativa.
Le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono regolate dagli artt. 14 e 15 dello statuto.
Il Comitato di Sorveglianza del Fondo, nominato dall’Assemblea degli iscritti in data 25 ottobre 2021, costituito da professionisti iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna, è così composto:
Dott.ssa Carlotta Comellini – componente effettiva – nominata dall’U.S.A.P.;
Dott. Nicola Gualandi componente effettivo – nominato dalla LBA;
Dott.ssa Federica Nannucci – componente effettiva – nominata dalla Dott.ssa Carlotta Comellini e dal Dott. Nicola Gualandi.
Le modalità di funzionamento del Comitato di Sorveglianza sono regolate dall’art. 16 dello statuto.
Il patrimonio del Fondo è costituito da:
Le disponibilità del Fondo vengono investite nelle seguenti forme:
Il Fondo non gestisce direttamente le disponibilità finanziarie, ma si affida a investitori professionali, nella fattispecie per tramite di una Banca e di una Compagnia di Assicurazioni, che nel rispetto della privacy non vengono citati nella presente, ma figurano nei documenti di bilancio.
L’esercizio si chiude al 30 giugno di ogni anno.
Nei quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio il Consiglio di Amministrazione sottopone all’Assemblea degli iscritti il bilancio consuntivo, accompagnato dalla propria relazione e dalla relazione del Comitato di Sorveglianza, nonché la proposta di destinazione del risultato di gestione.
Dagli utili netti di gestione viene destinata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva ordinaria, fino a quando questa non sia superiore ad un decimo del totale delle quote gestite dal Fondo, quale risulta dallo stesso bilancio di esercizio.
Il residuo, con delibera dell’Assemblea degli iscritti, può essere attribuito in tutto od in parte agli iscritti, la quota non attribuita agli iscritti viene devoluta a favore di riserve di ricapitalizzazione e/o riserve straordinarie.
In caso di conseguimento di perdite di gestione, queste ultime per la parte eccedente il totale delle riserve, vengono ripartite fra gli iscritti sottraendole dalle quote ad essi spettanti.
Il diritto alla liquidazione delle somme spettanti agli iscritti matura al momento:
oppure
oppure
Entro dieci anni dal verificarsi delle suddette condizioni l’iscritto, o il suo avente causa, deve presentare domanda di liquidazione sottoscrivendo dichiarazione di sussistenza dei presupposti di essa, da presentare ovvero inviare a mezzo di lettera raccomandata o pec alla segreteria del Fondo.
Entro sei mesi dalla data della domanda, il Fondo provvede alla liquidazione dell’indennità spettante.
Qualora la domanda non venisse presentata nel termine sopra indicato, allo scadere di esso il diritto alla liquidazione è estinto per prescrizione a norma degli artt. 2934 e 2946 c.c. e l’importo viene devoluto alla riserva ordinaria.
Il diritto alla liquidazione dell’indennità spetta anche nei seguenti casi:
Per i casi di cui sopra deve essere presentata dall’iscritto apposita domanda contenente le motivazioni che ne giustificano la richiesta, da inviare alla segreteria del Fondo mediante lettera raccomandata o pec. La richiesta di liquidazione per detti casi, ad eccezione per cause ed eventi di forza maggiore, può essere effettuata dall’iscritto una sola volta per ognuno di essi.
Entro sei mesi dalla data della domanda, il Fondo provvede alla liquidazione totale o parziale dell’indennità spettante.
L’ammontare dell’indennità di fine carriera spettante all’iscritto è pari alla somma dei versamenti effettuati in conto all’iscritto dallo stesso e dalle società di appartenenza, variata delle quote delle risultanze di gestione che l’Assemblea degli iscritti avrà deliberato annualmente di imputare agli iscritti in sede di approvazione di ciascun bilancio annuale e delle anticipazioni richieste.
Ciascun iscritto può rivolgersi alla segreteria del Fondo per conoscere il saldo della somma accantonata a titolo di indennità ad egli spettante.
La segreteria, entro dieci giorni circa, potrà fornire l’aggiornamento della posizione alla data dell’ultima stagione sportiva nella quale è stata svolta l’attività del richiedente.
Fondo di Fine Rapporto Allenatori Professionisti Pallacanestro
Via Dell’Abbadia 8
40122 Bologna
Tel 051/261185 – email: info@fondoallenatori.it
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