Quando la coppia scoppia: come comportarsi in caso di esonero

Momento delicato e che o!re maggiori potenziali spunti di litigiosità tra allenatore e società è proprio il “post esonero”. Fin troppo banale la considerazione, di carattere empirico, che i rapporti sono tesi e perciò non aiuta la relativa poca serenità d’animo tra le parti: da un lato la comprensibile amarezza dell’allenatore, dall’altro (il più delle volte) la delusione della società per i risultati ritenuti non in linea con le attese. Se tale ancorchè “doloroso” momento fa parte del “rischio del mestiere”, non sempre ed in ragione proprio del dedotto stato d’animo le parti valutano i reciproci diritti e doveri contrattuali, nell’ottica del complessivo assetto negoziale, ovvero secondo quella che è la reale intenzione delle stesse.

Troppo spesso accade che le parti in modo eccessivamente “cavilloso” si so!ermano su singole clausole per far valere in senso loro favorevole determinati bonus o per usare determinate facoltà in senso non necessariamente consono al contratto se visto nel suo insieme. Da un lato infatti ed in maniera a volte oggettivamente frettolosa si assiste al desiderio della società di risolvere “il prima possibile” il contratto (con evidente intenzione di risparmiare risorse), dall’altro magari a causa di tale atteggiamento si assiste ad un irrigidimento dell’allenatore, in particolare sul tentativo di conservare i benefits contrattuali. Le domande pertanto più frequenti in tali casi sono da parte della società sul se si possa impiegare l’allenatore esonerato, ma ancora sotto contratto, adibendolo ad altre mansioni (es. allenare le giovanili), ovvero delegandolo ad obblighi pur previsti in contratto, ma accessori alla prestazione principale, come ad esempio l’attività di promozione sociale e/o in eventi o meeting.

Dal lato dell’allenatore spesso ci si domanda, invece, sulla possibilità di continuare a fruire dei bonus contrattuali, come ad esempio l’alloggio nel luogo di lavoro, l’auto ecc. Al riguardo deve rilevarsi come non vi possa essere una risposta univoca e come non sempre aiuti il fermarsi a quanto scritto in una, piuttosto che in altra clausola contrattuale. E’ opportuno infatti, tenere a mente come se ai sensi dell’art 1362 del codice civile, “nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole” è evidente allora come momento centrale per dirimere potenziali controversie sia proprio l’assetto contrattuale nel proprio insieme e cosa le parti abbiano inteso e!ettivamente disciplinare. Va altresì aggiunto, quale principio generale, come ai sensi degli art. 1175 e 1375 del codice civile, il contratto deve essere eseguito secondo buona fede e le parti devono comportarsi secondo buona fede e correttezza. Ma non basta! La valutazione complessiva del contratto dovrà essere altresì integrata, per i contratti sportivi, dai principi generali dell’ordinamento sportivo ed in particolare dalla lealtà e della correttezza sportiva cui ciascun tesserato e le società a”liate sono tenute. Ecco perché ai frequenti casi che si registrano di “irrigidimento contrattuale” non sempre può rispondersi allo stesso modo: ad esempio sarà più che legittimo, in caso di esonero, il rifiuto dell’allenatore alla restituzione dell’appartamento se, e la circostanza è nota alla società, di Giovanni Allegro – Avvocato 2 si era trasferito in quella determinata città con il proprio nucleo familiare, ed i figli magari devono terminare l’anno scolastico.

Di contro qualora l’allenatore abbia, come sua facoltà, lasciato la città per fare ritorno alla propria residenza, senza dubbio sarà contrario a buona fede e correttezza e potrebbe avere conseguenze patrimoniali negative, il rifiuto alla consegna della casa e/o dell’auto, perché è evidente che in questo ultimo caso tali benefit sono strettamente connessi all’espletamento dell’attività lavorativa: resta ovviamente fermo, in caso di mancata risoluzione, l’obbligo della società di retribuzione e dell’allenatore di generica disponibilità a rispondere ad eventuali convocazioni.

Naturalmente in tale ultimo caso qualora richiamato l’allenatore avrà diritto ad usufruire nuovamente dei benefit contrattuali. Discorso analogo “dall’altro lato della medaglia”: ove ed in presenza di un rapporto già consolidato (si pensi ad esempio a periodici clinic che l’allenatore della prima squadra era solito tenere con le giovanili), non sarà contrario a buona fede una richiesta in continuità da parte della società, pur qualora l’allenatore sia sollevato dall’incarico principale. Potrà, di contro, essere ritenuto comportamento non conforme e come tale giustificato il rifiuto, laddove la società chieda, solo dopo l’esonero, prestazioni mai svolte dall’allenatore, al solo fine di “creargli fastidio” o di indurlo ad accettare la risoluzione. In conclusione può dirsi che è proprio quando la “coppia scoppia” che è quantomai utile un consiglio che indirizzi le parti alla serenità e le inviti al buon senso!

Unione Sindacato Allenatori Pallacanestro

Iscriviti alla Newsletter

Resta informato sulle nostre iniziative e ricevi i nostri contenuti riservati ai nostri soci.

Inviando la richiesta di iscrizione dichiaro di: